[1]Forma in cui devono essere comunicate le informazioni
[2]1. L'autorita' interpeltata trasmette i risultati, delle indagini all'autorita' richiedente per iscritto unitamente ai documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente. 2. Tale informazione puo' essere computerizzata. 3. Gli originali dei documenti sono trasmessi solo a richiesta qualora siano insufficienti le copie autenticate. Gli originali sono resi appena possibile.
Testo vigente dal 21 novembre 2003
