[1]Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

[2]1. L'autorita' interpeltata trasmette i risultati, delle indagini all'autorita' richiedente per iscritto unitamente ai documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente. 2. Tale informazione puo' essere computerizzata. 3. Gli originali dei documenti sono trasmessi solo a richiesta qualora siano insufficienti le copie autenticate. Gli originali sono resi appena possibile.

Testo vigente dal 21 novembre 2003

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