Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 agosto 1988 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Il decreto-legge 6 giugno 1988, n. 185, recante assegnazione all'ENEA di un contributo per l'anno 1988, a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 1, al comma 3, sono soppresse le parole: "e dalla risoluzione degli esistenti contratti". All'articolo 2, al comma 1, sono soppresse le parole: "del comma 1". Dopo l'articolo 2, e' aggiunto il seguente: "Art. 2-bis. - 1. L'ENEA, entro i limiti fissati dagli organici vigenti, e' autorizzato ad assumere tredici unita' lavorative dipendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto dalla Fabbricazioni Nucleari Spa gia' operanti presso il centro ENEA-IFEC di Saluggia. All'onere relativo, stimato in 475 milioni di lire annui, si fa fronte con le ordinarie disponibilita' di bilancio dell'Ente". La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo in vigore dal 6 agosto 1988 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1988-08-05;321~art1 · fonte del testo