Le clausole contrattuali che prevedono la ripartizione tra i coproduttori di qualsiasi tipo di provento e dei territori saranno subordinate all'approvazione delle autorita' competenti dei due Paesi. Questa ripartizione deve, in linea di massima, essere proporzionale agli apporti rispettivi dei coproduttori.

Testo vigente dal 19 gennaio 2005

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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;321~accordo-art12 · fonte su Normattiva