Nel rispetto della propria legislazione e regolamentazione, ciascuna delle due parti contraenti facilitera' l'ingresso e il soggiorno sul proprio territorio del personale tecnico e artistico dell'altra parte. Nello stesso modo, autorizzera' l'importazione temporanea e la riesportazione del materiale necessario alla produzione dei film realizzati nell'ambito del presente Accordo.

Testo vigente dal 19 gennaio 2005

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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;321~accordo-art11 · fonte su Normattiva