[1]postale

[2]1. Lo scambio degli effetti postali avviene in genere nelle stazioni comuni. Dopo lo scambio, da eseguirsi con la osservanza di tutte le norme internazionali in vigore ed in particolare di quelle contenute nella Convenzione Postale Universale ed annesso regolamento di esecuzione, la responsabilita' passa dall'una all'altra Amministrazione postale degli Stati contraenti. 2. Se l'Amministrazione postale di uno degli Stati contraenti esegue da sola il servizio di scambio degli effetti postali in una stazione comune, l'Amministrazione dell'altro Stato contraente partecipera' alle spese relative in misura proporzionale alle prestazioni ricevute. 3. Le disposizioni degli articoli 10, 13 comma 3, dal 14 al 19 e 21 del presente Accordo sono estensibili, in quanto applicabili, anche al servizio ed al personale postale.

Testo vigente dal 29 maggio 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-04-20;323~accordo-art25 · fonte su Normattiva