1. Gli agenti dello Stato limitrofo sono dispensati dall'obbligo del passaporto e del visto. Mediante esibizione di un documento ufficiale comprovante la loro identita' e la specifica funzione rivestita, essi sono autorizzati a varcare la frontiera attraverso i valichi, abilitati a recarsi nel luogo di servizio ed a trattenervisi. Restano riservati eventuali divieti personali di ingresso nei confronti di agenti dello Stato limitrofo. 2. Il superiore dell'agente deve essere informato immediatamente dalle Autorita' competenti dello Stato di soggiorno sui reati commessi da un agente dello Stato limitrofo nello Stato di soggiorno. 3. Le Autorita' competenti dello Stato limitrofo, su motivata richiesta delle Autorita' competenti dello Stato di soggiorno, escluderanno gli agenti dal servizio nel territorio di detto Stato o li richiameranno nello Stato limitrofo. In questi casi cessano le facilitazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

Testo vigente dal 29 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-20;323~art13 · fonte su Normattiva