[1]di servizio

[2]1. Lo scambio delle corrispondenze ufficiali, dei pacchi di servizio, dei fondi e valori di servizio fra gli uffici di cui all'articolo 2 ed i rappresentanti di cui all'articolo 6 comma 2, nonche' fra tutti i predetti uffici ed i loro Organi superiori e rispettive Amministrazioni puo' essere effettuato al di fuori del servizio postale ed in esenzione dalle relative tasse. 2. Detti invii debbono recare un contrassegno dell'Amministrazione mittente ed essere indirizzati impersonalmente alle Amministrazioni od agli uffici cui sono diretti. 3. Qualora sorga il sospetto che degli invii spediti in esenzione di tassa, con contrassegno ufficiale, siano in tutto od in parte di interesse privato, le Amministrazioni postali degli Stati contraenti hanno la facolta' di disporne la verifica, sia in partenza che in arrivo, seguendo la procedura prevista per tali casi dalla propria legislazione interna.

Testo vigente dal 29 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-20;323~accordo-art24 · fonte su Normattiva