Ogni Stato contraente puo', per motivi inerenti alla sua sicurezza o ad altri interessi pubblici di rilevante importanza, dichiarare inapplicabili nel tempo o nello spazio le disposizioni della presente Convenzione o gli accordi previsti all'articolo 2, comma 4. L'altro Stato contraente dovra' esserne immediatamente informato per iscritto e per via diplomatica.
Testo vigente dal 29 maggio 1976
