1. Gli scambi dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio sono disciplinati dalle disposizioni del presente titolo, fatta eccezione per l'articolo 10. 2. E' creato un gruppo di contatto sulle questioni siderurgiche composto da rappresentanti della Comunita' e del Turkmenistan. Il gruppo di contatto procede a regolari scambi di informazioni su tutte le questioni siderurgiche che interessano le Parti.

Testo vigente dal 22 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;323~art16 · fonte su Normattiva