1. Le merci originarie del Turkmenistan sono importate nella Comunita' in esenzione da restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni degli articoli 12, 15 e 16 del presente accordo. 2. Le merci originarie della Comunita' sono importate nel Turkmenistan in esenzione da tutte le restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni degli articoli 12, 15 e 16 del presente accordo.
Testo vigente dal 22 novembre 2003
