Art. 1 (Protocollo 35)
[1]35. PROTOCOLLO RELATIVO ALLE CONSEGUENZE FINANZIARIE DELLA SCADENZA DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E AL FONDO DI RICERCA CARBONE E ACCIAIO
[2]LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
[3]RAMMENTANDO che tutte le attivita' e passivita' della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, esistenti al 23 luglio 2002, sono state trasferite alla Comunita' europea a partire dal 24 luglio 2002; TENENDO CONTO del desiderio di utilizzare tali fondi a fini di ricerca in settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio e della conseguente necessita' di prevedere talune norme specifiche al riguardo, HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:
[4]Articolo 1
[5]1. Il valore netto delle attivita' e passivita' della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, quali iscritte nel bilancio della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio al 23 luglio 2002, corretto in base alle eventuali maggiorazioni o decurtamenti conseguenti alle operazioni di liquidazione, e' considerato patrimonio dell'Unione destinato alla ricerca in settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio e denominato "Comunita' europea del carbone e dell'acciaio in liquidazione". A liquidazione conclusa, tale patrimonio assume la denominazione di "Patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio". 2. Le entrate derivanti da detto patrimonio, denominate "Fondo di ricerca carbone e acciaio"", sono utilizzate esclusivamente a fini di ricerca in settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio al di fuori del programma quadro di ricerca, conformemente alle disposizioni del presente protocollo e degli atti in virtu' di esso adottati.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
