[1]Fatto salvo l'articolo 26, nessuna disposizione dei capitoli II, III e IV puo' essere intesa nel senso che dia diritto:

[2]- ai cittadini degli Stati membri o del Turkmenistan di entrare o di soggiornare sul territorio rispettivamente del Turkmenistan o della Comunita' in qualsiasi veste, in particolare come azionisti o soci di una societa', come suoi dirigenti o dipendenti oppure come fornitori o destinatari di servizi; - alle controllate o sedi secondarie comunitarie di societa' turkmene di impiegare cittadini del Turkmenistan sul territorio della Comunita'; - alle controllate o sedi secondarie turkmene di societa' comunitarie di impiegare cittadini degli Stati membri sul territorio del Turkmenistan; - alle societa' turkmene o alle controllate o sedi secondarie comunitarie di societa' turkmene di distaccare, in base a contratti temporanei, cittadini turkmeni che lavoreranno sotto il controllo di altre persone; - alle societa' comunitarie o alle sedi secondarie o controllate turkmene di societa' comunitarie a distaccare, in base a contratti temporanei, lavoratori degli Stati membri.

Testo vigente dal 22 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;323~art38 · fonte su Normattiva