1. Le Parti si impegnano ad autorizzare l'uso di moneta liberamente convertibile per tutti i pagamenti sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra residenti della Comunita' e del Turkmenistan in relazione alla circolazione di beni, servizi o persone che avvenga in base alle disposizioni del presente accordo. 2. Per le operazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo e' garantita la libera circolazione dei capitali connessi agli investimenti diretti effettuati per societa' costituite in base alle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati in base al capitolo II, nonche' la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e di tutti gli utili che ne derivano. 3. Fatti salvi i paragrafi 2 o 5, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni valutarie alla circolazione dei capitali e ai relativi pagamenti correnti tra residenti della Comunita' e del Turkmenistan ne' si rendono piu' restrittive le intese esistenti. 4. Le Parti si consultano al fine di agevolare la circolazione dei capitali diversi da quelli di cui al paragrafo 2 tra la Comunita' e il Turkmenistan per conseguire gli obiettivi del presente accordo. 5. Con riguardo alle disposizioni del presente articolo, fintantoche' non sara' stata introdotta la piena convertibilita' della moneta turkmena a norma dell'articolo VIII dell'accordo del Fondo monetario internazionale, il Turkmenistan e' autorizzato, in circostanze eccezionali, ad applicare restrizioni valutarie per la concessione o l'accettazione di crediti finanziari a breve e a medio termine nella misura in cui dette restrizioni sono imposte al Turkmenistan per la concessione di detti crediti e sono permesse dalla posizione del Turkmenistan nei confronti del FMI. Il Turkmenistan applica queste restrizioni in modo non discriminatorio. Le restrizioni sono applicate in modo da recare il minor turbamento possibile all'esecuzione del presente accordo. Il Turkmenistan informa tempestivamente il consiglio di cooperazione dell'introduzione di tali misure e degli eventuali cambiamenti. 6. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, qualora, in circostanze eccezionali, la circolazione dei capitali tra la Comunita' e il Turkmenistan provochi o minacci di provocare gravi difficolta' per la gestione delle politiche valutarie o monetarie della Comunita' o del Turkmenistan, ciascuna Parte rispettivamente puo' adottare misure di salvaguardia in merito per un periodo non superiore a sei mesi, a condizione che dette misure siano assolutamente necessarie.
Testo vigente dal 22 novembre 2003
