[1]Istruzione e formazione

[2]1. Le Parti collaborano per migliorare il livello generale dell'istruzione e le qualifiche professionali nel Turkmenistan sia nel settore pubblico che in quello privato. 2. La cooperazione si concentra in particolare sui seguenti settori:

[3]- l'aggiornamento dei sistemi di istruzione superiore e di formazione del Turkmenistan, anche per quanto riguarda la certificazione e i diplomi degli istituti superiori d'insegnamento; - la formazione dei quadri e dei funzionari dei settori pubblico e privato in settori prioritari da stabilire; - la cooperazione tra centri d'istruzione nonche' tra detti centri e le imprese; - la mobilita' degli insegnanti, dei laureati, del personale amministrativo, dei giovani scienziati e ricercatori e dei giovani in genere; - a promozione degli studi europei presso gli istituti appropriati; - l'insegnamento delle lingue comunitarie; - la formazione postlaurea degli interpreti; - la formazione dei giornalisti; - la formazione degli insegnanti.

[4]3. L'eventuale partecipazione di una Parte ai programmi dell'altra in materia di istruzione e formazione potra' essere esaminata secondo le rispettive procedure, se del caso saranno definiti quadri istituzionali e programmi di cooperazione attraverso la partecipazione del Turkmenistan al programma TEMPUS della Comunita'.

Testo vigente dal 22 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;323~art50 · fonte su Normattiva