[1]Cooperazione scientifica e tecnologica

[2]1. Le Parti promuovono la cooperazione per la ricerca scientifica civile e lo sviluppo tecnologico (RST) a vantaggio di entrambe, tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale (DPI). 2. La cooperazione scientifica e tecnologica comprende:

[3]- scambi di informazioni scientifiche e tecniche; - attivita' comuni di RST; - attivita' di formazione e programmi di mobilita' per scienziati, ricercatori e tecnici di entrambe le Parti impegnati in attivita' di RST.

[4]Ove tale cooperazione assumesse la forma di attivita' di istruzione e/o formazione, questa si deve conformare alle disposizioni dell'articolo 50. Le Parti possono avviare di comune accordo altre forme di cooperazione scientifica e tecnologica. Nello svolgimento di queste attivita' di cooperazione, particolare attenzione e' rivolta alla riconversione degli scienziati, ingegneri, ricercatori e tecnici che partecipano o che hanno partecipato alla ricerca sulle e/o alla produzione delle armi di distruzione di massa. 3. La cooperazione prevista al presente articolo e' attuata in base ad intese specifiche da negoziare e concludere secondo le procedure adottate da ciascuna Parte definendo, tra l'altro, opportune disposizioni in materia di DPI.

Testo vigente dal 22 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;323~art49 · fonte su Normattiva