[1]nel settore dell'istruzione e della formazione

[2]1. Le Parti concordano che la cooperazione in questo ambito sara' intesa a migliorare l'istruzione e la formazione professionale. A tal fine sara' accordata una particolare importanza all'accesso all'istruzione da parte dei giovani, delle donne e degli anziani, compreso l'accesso a corsi tecnici, all'istruzione superiore e alla formazione professionale, e alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo del Millennio. 2. Le Parti decidono di cooperare piu' strettamente in materia di istruzione e di formazione professionale, promuovendo la collaborazione tra universita' e tra imprese allo scopo di aumentare il livello di competenza dei quadri superiori. 3. Le Parti decidono inoltre di dedicare un'attenzione particolare ai programmi e agli interventi decentrati (ALFA, ALBAN) che creano contatti permanenti tra organismi specializzati di entrambe le Parti in una prospettiva di incoraggiamento della condivisione e dello scambio di esperienze e risorse tecniche. 4 La cooperazione in questo settore puo' anche sostenere il piano d'azione del settore dell'istruzione nei paesi andini, che comprende, tra gli altri programmi, l'armonizzazione dei sistemi scolastici andini, l'attuazione di un sistema di informazioni sulle statistiche scolastiche e l'istruzione interculturale.

Testo vigente dal 5 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;138~art37 · fonte su Normattiva