1. Le Parti convengono che il principio del libero transito e' fondamentale per conseguire gli obiettivi del presente accordo. A tale riguardo, ciascuna delle Parti consente il transito senza restrizioni attraverso il suo territorio per le merci originarie del territorio doganale o destinate al territorio doganale dell'altra Parte. 2. Si applicano fra le Parti le norme di cui all'articolo V, paragrafi 2, 3, 4 e 5 del GATT 1994. 3. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate tutte le norme speciali concordate tra Le Parti relative a settori particolari quali i trasporti o a determinati prodotti.

Testo vigente dal 22 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;323~art8 · fonte su Normattiva