[1]Accordo, entrera' in vigore all'atto della ricezione della seconda delle due notifiche con le quali ciascuna Parte informa l'altra di aver completato le prescritte procedura interne. Questo Accordo restera' in vigore per tre anni che veranno automaticamente rinnovati per periodi di un anno. Questo accordo puo' essere emendato e integrato, per mutuo consenso scritto delle Parti, mediante Protocolli distinti che ne faranno parte integrante. Tali integrazioni ed emendamenti dovranno essere approvati bilateralmente in conformita' alle procedure legali degli stati di entrambe le Parti. Ciascuna delle Parti puo' revocare questo Accordo notificandone l'intenzione all'altra Parte per iscritto. La validita' dell'Accordo cessera' 90 giorni dopo la ricezione della notifica. In caso di cessazione, tutti i contratti in essere saranno portati e termine come convenuto in precedenza. Restano validi gli obblighi di cui all'articolo 5 di questo Accordo. In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato questo Accordo. Fatto e Tashkent il 26-11-1999 in due esemplari originali ciascuno in lingua italiana, inglese ed uzbeka, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze circa l'interpretazione dell'accordo fara' fede la versione inglese.

[2]PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 22 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;324~accordo-art9 · fonte su Normattiva