[1]Entrata in vigore

[2]1. Il presente Accordo entrera' in vigore trenta giorni dopo il ricevimento dell'ultima delle due notifiche scritte, con le quali le Parti si saranno reciprocamente comunicate, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne per la sua entrata in vigore. 2. Il presente Accordo e' valido per un periodo di tre anni e si rinnova automaticamente per periodi analoghi, a meno che una delle Parti non comunichi all'altra, per iscritto e attraverso i canali diplomatici, almeno tre mesi prima della data di scadenza prevista, la propria intenzione di terminarlo. 3. Il presente Accordo puo' essere modificato previo consenso scritto delle Parti. L'Accordo modificativo entra in vigore seguendo la stessa procedura prevista al comma 1. In fede di cio', i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Il Cairo, il 22 gennaio 2024, in due originali, ciascuno in lingua italiana, araba e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza prevarra' il testo in inglese.

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 10 luglio 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-06-23;104~accordo-art12 · fonte su Normattiva