1. La Comunita' e il Libano esaminano la situazione, entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo, onde determinare le misure che la Comunita' e il Libano dovranno applicare dopo un anno dalla revisione del presente accordo conformemente all'obiettivo di cui all'articolo 13. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, e tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, di prodotti della pesca e di prodotti agricoli trasformati, nonche' della particolare sensibilita' di tali prodotti, la Comunita' e il Libano esaminano regolarmente nell'ambito del Consiglio di associazione, prodotto per prodotto, in modo ordinato e su base reciproca, la possibilita' di accordarsi ulteriori concessioni.

Testo vigente dal 24 gennaio 2005

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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;324~art15 · fonte su Normattiva