1. La Comunita' e l'Algeria esaminano la situazione, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, onde determinare le misure che la Comunita' e l'Algeria dovranno applicare dopo sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo conformemente all'obiettivo di cui all'articolo 13. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 e tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, di prodotti della pesca e di prodotti agricoli trasformati, nonche' della particolare sensibilita' di tali prodotti, la Comunita' e l'Algeria esaminano nell'ambito del Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e su basi reciproche, la possibilita' di accordarsi ulteriori concessioni.

Testo vigente dal 30 luglio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187~art15 · fonte su Normattiva