[1]industriale

[2]Si promuoveranno in particolare:

  • a)la cooperazione tra gli operatori economici delle Parti, anche tramite l'accesso del Libano alle reti comunitarie di ravvicinamento delle imprese;
  • b)l'ammodernamento e la ristrutturazione del settore industriale pubblico e privato del Libano (compresa l'industria agroalimentare);
  • c)la creazione di un clima favorevole allo sviluppo dell'iniziativa privata per stimolare l'espansione e la diversificazione dalla produzione destinata ai mercati nazionale e di esportazione;
  • d)lo sviluppo delle risorse umane e del potenziale industriale del Libano attraverso politiche piu' valide in materia di innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico;
  • e)un migliore accesso ai mercati dei capitali per finanziare investimenti produttivi;
  • f)lo sviluppo delle PMI migliorando in particolare: - i contatti tra le imprese, anche attraverso le reti e gli strumenti comunitari per la promozione della cooperazione e dei partenariato industriale; - l'accesso al credito per finanziare gli investimenti; - la disponibilita' delle informazioni e dei servizi di sostegno; - le risorse umane al fine di promuovere l'innovazione e l'avvio di progetti e di attivita' economici.

Testo vigente dal 24 gennaio 2005

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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;324~art46 · fonte su Normattiva