[1]del denaro
[2]1. Le Parti riconoscono la necessita' di collaborare con impegno onde impedire che i loro sistemi finanziari vengano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attivita' criminali in generale e del traffico di stupefacenti in particolare. 2. La cooperazione nel settore comprende in particolare un'assistenza tecnica e amministrativa finalizzata all'istituzione e all'applicazione di norme efficaci, conformi agli standard internazionali, per combattere il riciclaggio del denaro.
Testo vigente dal 24 gennaio 2005
