[1]contro il riciclaggio del denaro sporco

[2]1. Le parti riconoscono la necessita' di collaborare con impegno per impedire che i loro sistemi finanziari vengano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attivita' criminali in generale e del traffico illecito di stupefacenti in particolare. 2. La cooperazione nel settore comprende in particolare un'assistenza amministrativa e tecnica finalizzata all'istituzione e all'applicazione di norme appropriate per combattere il riciclaggio del denaro paragonabili a quelle adottate dalla Comunita' e dagli organismi internazionali attivi nel settore, in particolare il gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI). 3. La cooperazione prevede:

  • a)la formazione degli agenti dei servizi incaricati della prevenzione, dell'individuazione e della lotta contro il riciclaggio del denaro nonche' degli esponenti del settore giudiziario;
  • b)un opportuno sostegno per la creazione di istituzioni specializzate in materia e per il potenziamento di quelle gia' esistenti;

Testo vigente dal 30 luglio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187~art87 · fonte su Normattiva