[1]e lotta contro la criminalita' organizzata

[2]1. Le Parti decidono di collaborare per prevenire e combattere la criminalita' organizzata, segnatamente nei seguenti settori: tratta di esseri umani; sfruttamento a scopo sessuale; corruzione; falsificazione di strumenti finanziari; traffico illecito di prodotti vietati, usurpativi o contraffatti e operazioni illegali riguardanti, in particolare, i rifiuti industriali o i materiali radioattivi; traffico di anni da fuoco e di esplosivi; criminalita' informatica; auto rubate. 2. Le Parti collaborano strettamente per creare meccanismi e istituire norme appropriate. 3. Nell'ambito della cooperazione tecnica e amministrativa nel settore si impartira' la necessaria formazione e si migliorera' l'efficienza delle autorita' e delle strutture incaricate di combattere e di prevenire la criminalita', nonche' di definire misure atte a conseguire questi obiettivi.

Testo vigente dal 24 gennaio 2005

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2004-12-29;324~art61 · fonte su Normattiva