1. Dopo l'entrata in vigore del presente accordo, le Parti negoziano e concludono, su richiesta di una di esse, accordi bilaterali che stabiliscano obblighi particolari per la riammissione dei loro cittadini. Se una delle Parti lo ritiene necessario, tali accordi comprendono anche disposizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi. Detti accordi precisano le categorie di persone a cui si applicano queste disposizioni nonche' le modalita' della loro riammissione. 2. Al Libano viene fornita un'adeguata assistenza finanziaria e tecnica per applicare questi accordi.

Testo vigente dal 24 gennaio 2005

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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;324~art69 · fonte su Normattiva