[1]e controllo dell'immigrazione illegale; riammissione

[2]1. Le Parti decidono di cooperare per prevenire e controllare l'immigrazione illegale. A tal fine: - la ex Repubblica jugoslava di Macedonia accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo e senza altre formalita', quando essi siano stati identificati come tali; - ciascuno Stato membro dell'Unione europea accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, su richiesta di quest'ultima e senza altre formalita', quando essi siano stati identificati come tali. Gli Stati membri dell'Unione europea e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia forniscono ai loro cittadini gli opportuni documenti d'identita' e garantiscono loro l'accesso alle strutture amministrative all'uopo necessarie. 2. Le Parti accettano di concludere, dietro richiesta, un accordo tra la ex Repubblica jugoslava di Macedonia e la Comunita' europea volto a disciplinare gli obblighi specifici degli Stati membri dell'Unione europea e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia in materia di riammissione, compreso l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi. 3. In attesa della conclusione dell'accordo con la Comunita' di cui al paragrafo 2, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia accetta di concludere, su richiesta di uno Stato membro, accordi bilaterali con singoli Stati membri dell'Unione europea, volti a disciplinare gli obblighi specifici in materia di riammissione tra la ex Repubblica jugoslava di Macedonia e gli Stati membri dell'Unione europea, compreso l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi. 4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina altre eventuali azioni comuni volte a prevenire e a controllare l'immigrazione illegale, compresa la tratta di esseri umani.

Testo vigente dal 16 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260~art76 · fonte su Normattiva