[1]diretto
[2]1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati direttamente tra la Comunita' e il Libano o attraverso i territori degli altri paesi di cui all'articolo 4. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata puo' effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorita' doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato. I prodotti originali possono essere trasportati mediante condotte attraverso territori diversi da quelli della Comunita' o del Libano. 2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorita' doganali del paese importatore presentando:
- a)un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito; oppure
- b)un certificato rilasciato dalle autorita' doganali del paese di transito contenente:
- i)una descrizione esatta dei prodotti,
- ii)la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e
- iii)la certificazione delle condizioni in cui e' avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; oppure,
- c)in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.
Testo vigente dal 24 gennaio 2005
