[1]Altri accordi
[2]1. Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunita' europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente accordo:
[3]- non pregiudicano gli obblighi delle Parti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali;
[4]- sono ritenute complementari con gli accordi sull'assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e l'Egitto;
[5]- non pregiudicano le disposizioni che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione delle Comunita' europee e le autorita' doganali degli Stati membri, di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito del presente protocollo che possa interessare la Comunita'.
[6]2. Fatto salvo il paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e l'Egitto qualora le disposizioni di questi ultimi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo.
[7]3. Le Parti si consultano nell'ambito del Comitato di associazione per risolvere le questioni inerenti all'applicabilita' del presente protocollo.
Testo vigente dal 27 gennaio 2004
