Direttore Esecutivo ed il Personale 1. Il Consiglio nomina il Direttore esecutivo con voto speciale. 2. Le modalita' e le condizioni di assunzione del Direttore esecutivo sono stbilite in conformita' con il regolamento interno del Consiglio. 3. Il Direttore esecutivo e' il massimo funzionario dell'Organizzazione; esso e' responsabile dinanzi al Consiglio dell'amministrazione e del funzionamento del presente Accordo in conformita' con le decisioni del Consiglio. 4. Il Direttore esecutivo nomina il personale in conformita' con il regolamento stabilito dal Consiglio stabilisce l'organico del personale dei quadri superiori della categoria di amministratori e della categoria dei servizi generali che il Direttore esecutivo e' autorizzato a nominare. Ogni modifica del numero delle cariche e' decisa dal Consiglio con voto speciale. Il personale e' responsabile dinanzi al Direttore esecutivo. 5. Ne' il Direttore esecutivo, ne' alcun membro del personale devono avere interessi finanziari nell'industria o nel commercio della juta ne' in attivita' commerciali connesse. 6. Nell'esercizio delle loro funzioni, il Direttore esecutivo e gli altri membri del personale non sollecitano ne' accettano istruzioni da alcun membro ne' da alcuna autorita' esterna all'Organizzazione. Essi si astengono da ogni atto incompat ibile con la loro situazione di funzionari internazionali responsabili in ultima istanza dinnanzi al Consiglio. Ciascun membro dell'Organizzazione deve rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle responsabilita' del Direttore esecutivo e degli altri membri del personale e non cercare di influenzarli nell'esercizio delle loro responsabilita'.

Testo vigente dal 24 ottobre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;325~art16 · fonte su Normattiva