ed immunita' 1. L'Organizzazione ha personalita' giuridica. Essa ha in particolare capacita' di stipulare di acquistare e di cedere beni mobili ed immobili e di stare in giudizio. 2. L'Organizzazione continua a funzionare in conformita' con l'Accordo di sede concluso con il Governo ospite (che e' il Governo del Bangladesh, paese dove ha la sua sede). L'Accordo di sede con il Governo ospite concerne in particolare lo statuto, i privilegi e le immunita' dell'Organizzazione del suo Direttore esecutivo del suo personale e dei suoi esperti nonche' delle delegazioni dei membri che sono normalmente necessarie all'esercizio delle loro funzioni. 3. Se la sede dell'Organizzazione e' trasferita in un altro paese che e' membro dell'Organizzazione, questo membro stipula il prima possibile, con l'Organizzazione, un accordo di sede che deve essere approvato dal Consiglio. 4. In attesa della conclusione dell'Accordo di sede di cui al paragrafo 3 del presente articolo, l'Organizzazione domanda al Governo ospite di esonerare dalle imposte, entro i limiti della sua legislazione nazionale, gli emolumenti corrisposti dall'Organizzazione al suo personale nonche' gli averi, reditti ed altri beni dell'Organizzazione. 5. L'Organizzazione puo' concludere con uno o piu' paesi, accordi che devono essere approvati dal Consiglio, relativi ai privilegi ed alle immunita' che possono essere necessari ad una corretta attuazione del presente Accordo. 6. L'Accordo di Sede e' indipendente dal presente Accordo. Tuttavia esso ha fine:

  • a)Per reciproco consenso del Governo ospite e dell'Organizzazione;
  • b)Se la sede dell'Organizzazione e' trasferita fuori dal territorio del Governo ospite; oppure
  • c)se l'Organizzazione cessa di esistere.

Testo vigente dal 24 ottobre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;325~art17 · fonte su Normattiva