di osservatori Il Consiglio puo' invitare ogni paese non membro, oppure ogni organismo di cui all'articolo 14, relativo al commercio internazionale della juta e degli articoli di juta o dell'industria della juta ad assistere in qualita' di osservatore ad una qualunque delle riunioni del Consiglio.
Testo vigente dal 24 ottobre 1991
