[1]con il Fondo comune per i prodotti di base

[2]L'Organizzazione trarra' pienamente profitto dalle agevolazioni fornite dal Fondo comune per i prodotti di base e potra' in particolar modo se del caso stipulare un accordo reciprocamente accettabile con il Fondo comune, in conformita' con i principi enunciati nell'Accordo di istituzione del Fondo comune per i prodotti di base.

Testo vigente dal 24 ottobre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;325~art23 · fonte su Normattiva