[1]con il Fondo comune per i prodotti di base
[2]L'Organizzazione trarra' pienamente profitto dalle agevolazioni fornite dal Fondo comune per i prodotti di base e potra' in particolar modo se del caso stipulare un accordo reciprocamente accettabile con il Fondo comune, in conformita' con i principi enunciati nell'Accordo di istituzione del Fondo comune per i prodotti di base.
Testo vigente dal 24 ottobre 1991
