1. Per conseguire gli obiettivi enunciati all'articolo primo, il Consiglio in maniera continuativa ed in conformita' con le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 14, determina i progetti da intraprendere nei settori della ricerca-sviluppo, della promozione delle vendite e della riduzione dei costi, compresa la valorizzazione delle risorse umane, nonche' gli altri progetti che esso puo' approvare, adotta disposizioni in vista della loro preparazione e della loro attuazione, segue e controlla la loro esecuzione e valuta i risultati. 2. Il Direttore esecutivo sottopone al Comitato progetti di proposte concernenti i progetti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Queste proposte sono comunicate a tutti i membri almeno due mesi prima della sessione del Comitato nella quale devono essere esaminate. In base a queste proposte, il Comitato decide le attivita' preliminari da eseguire. Il Direttore esecutivo organizza tali attivita' preliminari in conformita' con i regolamenti che il Consiglio adottera'. 3. I risultati delle attivita' preliminari che indicano in particolar modo il dettaglio dei costi, gli eventuali vantaggi, la durata, il luogo di esecuzione ed il nome degli organismi suscettibili di essere incaricati dell'esecuzione, sono presentati al Comitato dal Direttore esecutivo, dopo essere stati comunicati a tutti i membri almeno due mesi prima della sessione del Comunicato nella quale devono essere esaminati. 4. Il Comitato esamina questi risultati e formula al Consiglio raccomandazioni riguardo ai progetti. 5. Il Consiglio esamina queste raccomandazioni e mediante votazione speciale, adotta una decisione riguardo ai progetti proposti ai fini del loro finanziamento, in conformita' con l'articolo 22 e l'articolo 28. 6. Il Consiglio decide l'ordine di precedenza dei progetti. 7. Prima di approvare un progetto sul territorio di un membro, il Consiglio deve ottenere l'approvazione di questo membro. 8. Il Consiglio, puo', mediante votazione speciale, cessare di patrocinare un qualsiasi progetto.

Testo vigente dal 24 ottobre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;325~art24 · fonte su Normattiva