Art. 25 — Art. 10 della legge 18 giugno 1931, n. 875
Le Sezioni: 1° deliberano nelle materie ad esse deferite dal regolamento generale o da speciali leggi e regolamenti; 2° discutono le materie che vengono loro assegnate dal presidente del Consiglio; 3° fanno le proposte che ritengano opportune nelle materie di loro competenza da sottoporre all'esame del Consiglio generale o del Comitato di presidenza, secondo le rispettive competenze; 4° compiono, su richiesta del presidente del Consiglio, indagini, studi e ricerche riferendone al presidente stesso. Ciascuna Sezione e' convocata dal suo presidente di propria iniziativa o quando lo richieda la meta' dei suoi membri, previa autorizzazione del presidente del Consiglio. Il presidente del Consiglio dispone la convocazione di due o piu' Sezioni riunite quando le materie da discutere interessino contemporaneamente piu' categorie di attivita' economiche rappresentate in Sezioni diverse e in tal caso la presidenza e' assunta dal presidente stesso o, per sua delega, dal vice-presidente del Consiglio.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti