, studi ed informazioni 1. Il Consiglio adotta ogni appropriata disposizione con gli organismi menzionati al paragrafo 1 dell'articolo 4 per contribuire affinche' dati ed informazioni recenti ed affidabili siano disponibili su tutti i fattori relativi alla juta ed agli articoli di juta. L'Organizzazione raccoglie, classifica e se del caso pubblica, le statistiche necessarie al buon funzionamento del presente Accordo, riguardo alla produzione, al commercio, all'offerta, agli stocks, al consumo ed ai prezzi della juta, degli articoli di juta, dei prodotti sintetici e dei prodotti di sostituzione. 2. I membri devono fornire entro un termine ragionevole ogni statistica ed informazione la cui diffusione non sia incompatibile con la loro legislazione nazionale. 3. Il Consiglio fa predisporre studi concernenti le tendenze ed i problemi a breve ed a lungo termine dell'economia mondiale della juta. 4. Il Consiglio vigila affinche' nessuna informazione pubblicata pregiudichi il segreto delle operazioni di privati o di societa' che producono, trattano, o commercializzano la juta, gli articoli di juta, prodotti sintetici e prodotti di sostituzione. 5. Il Consiglio adotta ogni provvedimento ritenuto necessario per far conoscere la juta e gli articoli di juta.
Testo vigente dal 24 ottobre 1991
