1. L'Organizzazione funge da centro per un'efficace raccolta, cambio e divulgazione:

  • a)di informazioni statistiche sulla produzione, i prezzi, le esportazioni e le importazioni, il consumo e gli stock di cacao nel mondo
  • b)nella misura in cui lo ritiene appropriato, di informazioni tecniche sulla coltivazione, la trasformazione e l'utilizzazione del cacao. 2. Oltre alle informazioni che i Membri sono tenuti a comunicare in virtu' di altri articoli del presente Accordo, il Consiglio puo' chiedere ai Membri di fornirgli i dati che giudica necessari per l'esercizio delle sue funzioni, in particolar modo rapporti periodici sulle politiche di produzione e di consumo, sui prezzi, sulle esportazioni e le importazioni, sugli stock e le misure fiscali. 3. Se il Membro non fornisce o ha difficolta' a fornire in tempi ragionevoli le informazioni statistiche o di altra natura di cui il Consiglio necessita per il buon funzionamento dell'Organizzazione, il Consiglio puo' sollecitare il Membro in questione e spiegarne le ragioni. Se occorre un'assistenza tecnica a tale riguardo, il Consiglio puo' adottare tutti i provedimenti del caso. 4. Il Consiglio pubblica a date appropriato, ma non meno di due volte in ogni anno del cacao, valutazioni preventive della produzione del cacao in fave e delle macinature per detto anno del cacao.

Testo vigente dal 22 novembre 1994

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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-11-03;641~art38 · fonte su Normattiva