1. La presidenza del Consiglio di cooperazione viene esercitata a turno da ciascuna delle parti contraenti secondo le modalita' che saranno stabilite nel regolamento interno. 2. Il Consiglio di cooperazione si riunisce una volta all'anno su iniziativa del suo presidente. Esso si riunisce inoltre ogniqualvolta lo richieda una particolare necessita', su richiesta di una delle parti contraenti, alle condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno.
Testo vigente dal 9 giugno 1982
