1. La presidenza del Consiglio di cooperazione viene esercitata a turno da un membro del Consiglio delle Comunita' Europee e da un membro del Governo del Regno del Marocco. 2. Il Consiglio di cooperazione si riunisce una volta all'anno su iniziativa del suo Presidente. Esso si riunisce inoltre ogniqualvolta lo richieda una particolare necessita', su richiesta di una delle Parti contraenti, alle condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno.

Testo vigente dal 15 giugno 1978

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