1. La presidenza del Consiglio di cooperazione viene esercitata a turno da ciascuna Parte contraente, in base alle modalita' da stabilire nel regolamento interno. 2. Il Consiglio di cooperazione si riunisce una volta all'anno su iniziativa del suo Presidente. Esso si riunisce inoltre ogni qualvolta lo richieda una particolare necessita', su richiesta di una delle Parti contraenti, alle condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno.

Testo vigente dal 15 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-22;278~art37 · fonte su Normattiva