La Comunita' si riserva di modificare il regime relativo ai prodotti di cui all'allegato III nei seguenti casi: - approvazione di una definizione comune dell'origine relativa ai prodotti petroliferi provenienti dagli Stati terzi e dai paesi associati; - decisioni prese nell'ambito di una politica commerciale comune - attuazione di una politica comune nel settore dell'energia. 2. In questo caso, la Comunita' concede alle importazioni di detti prodotti vantaggi di portata equivalente a quelli accordati in virtu' dell'accordo. Su richiesta dell'altra parte, si potranno tenere consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione sulle misure prese a norma delle disposizioni del presente capoverso. 3. Fatto salvo il paragrafo 1 le norme dell'accordo non recano pregiudizio alle regolamentazioni non tariffarie applicate all'importazione dei prodotti petroliferi.

Testo vigente dal 9 giugno 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-14;326~protocollo-n-1-art2 · fonte su Normattiva