1. Il regime stabilito per i vari prodotti in base al presente Protocollo e' applicabile sino alla scadenza della Convenzione. 2. Tuttavia, in caso di modificazione dell'organizzazione comunitaria dei mercati, la Comunita' si riserva di modificare il regime stabilito, previa consultazione in seno al Consiglio di Associazione. In tal caso la Comunita' s'impegna a mantenere, nell'ambito del nuovo regime, un beneficio per gli Stati associati comparabile a quello loro accordato precedentemente.
Testo vigente dal 28 dicembre 1970
