1. Gli articoli da 2 a 5 possono essere riveduti dal Consiglio, che delibera all'unanimita' previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, in occasione dell'adozione di una definizione comune dell'origine per i prodotti del petrolio provenienti dai paesi terzi e dai paesi associati, o in occasione di decisioni prese nell'ambito di una politica commerciale comune per i prodotti in questione, o dell'instaurazione di una politica energetica comune. 2. Tuttavia, al momento della revisione, sono comunque mantenuti per le Antille olandesi vantaggi equivalenti in forma appropriata e per un quantitativo di almeno due milioni e mezzo di tonnellate di prodotti del petrolio. 3. Gli impegni dell'Unione relativi ai vantaggi equivalenti di cui al paragrafo 2 possono essere oggetto, in caso di bisogno, di una ripartizione per paese, tenendo conto dei quantitativi indicati nell'allegato del presente protocollo.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-25-art6 · fonte su Normattiva