Il contributo della Banca alla realizzazione di progetti puo' assumere la forma di cofinanziamento al quale possono partecipare in particolare le banche iugoslave e gli organismi e gli istituti di credito degli Stati membri o di Stati terzi, oppure gli organismi finanziari internazionali.

Testo vigente dal 9 giugno 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-14;326~protocollo-n-2-art5 · fonte su Normattiva