Le organizzazioni di lavoro associato, costituite a norma di legge iugoslava, con o senza partecipazione, sotto forma di impresa comune, degli investitori stranieri, possono beneficiare a parita' di condizioni dei finanziamenti stabiliti nel quadro della cooperazione finanziaria.

Testo vigente dal 9 giugno 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-14;326~protocollo-n-2-art6 · fonte su Normattiva