L'accertamento di lievi discordanze tra le menzioni riportate sul certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e quelle riportate sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'adempimento delle formalita' di importazione delle merci, non comporta ipso facto la invalidita' del certificato se viene debitamente accertato che quest'ultimo corrisponde alle merci presentate.
Testo vigente dal 9 giugno 1982
