L'accertamento di lievi discordanze tra le menzioni figuranti nel certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e quelle figuranti sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'adempimento delle formalita' d'importazione delle merci non comporta ipso facto l'invalidita' del certificato, se e' debitamente accertato che esso si riferisce effettivamente alle merci presentate.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~protocollo-n-1-art14 · fonte su Normattiva