L'accertamento di lievi discordanze tra le diciture che figurano sul certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e quelle riportate sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalita' d'importazione delle merci stesse non comporta ipso facto l'invalidita' del certificato, se e' debitamente accertato che il certificato corrisponde alle merci presentate.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~protocollo-n-1-art14 · fonte su Normattiva