[1]Allorquando gli elenchi A e B di cui all'articolo 3 dispongono che le merci ottenute in Jugoslavia o nella Comunita' siano considerate originarie soltanto alla condizione che il valore dei prodotti lavorati non superi una determinata percentuale del valore delle merci ottenute. 4. valori da prendere in considerazione per la determinazione di detta percentuale sono:

[2]- da un lato, per quel che concerne i prodotti di cui e' comprovata l'importazione: il loro valore in dogana al momento dell'importazione; per quel che concerne i prodotti di origine non determinata il primo prezzo verificabile pagato per detti prodotti nel territorio della parte contraente in cui avviene la fabbricazione;

[3]- dall'altro, il prezzo franco fabbrica delle merci ottenute, al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso di esportazione.

Testo vigente dal 9 giugno 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-04-14;326~protocollo-n-3-art4 · fonte su Normattiva