Allorquando gli elenchi A e B di cui all'articolo 3 dispongono che le merci ottenute in Marocco o nella Comunita' siano considerate originarie soltanto alla condizione che il valore dei prodotti lavorati non superi una determinata percentuale del valore delle merci ottenute, i valori da prendere in considerazione per la determinazione di detta percentuale sono: - da un lato, per quel che concerne i prodotti di cui e' comprovata l'importazione: il loro valore in dogana al momento dell'importazione; per quel che concerne i prodotti di origine non determinata: il primo prezzo verificabile pagato per detti prodotti nel territorio della Parte contraente in cui avviene la fabbricazione; - dall'altro, il prezzo franco fabbrica delle merci ottenute, al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso di esportazione.

Testo vigente dal 15 giugno 1978

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